Salvato dai debiti, grazie all’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Casarano

Con la sentenza resa in data 20 marzo 2025, il Tribunale di Lecce ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da un uomo che ha visto salvare la propria casa e ridurre la debitoria a suo carico da € 150.000,00 a € 30.000,00.

Un uomo ordinario, semplice, un gran lavoratore, sempre pronto a farsi carico delle esigenze e dei problemi della famiglia, senza lamentarsi mai, senza chiedere aiuto, perché convinto di poter affrontare e superare ogni difficoltà facendovi fronte solo con le proprie forze. Ma ecco che queste vengono meno nel momento in cui la vita lo mette davanti ad un ostacolo terribile: la grave malattia di un familiare. In quel momento, tutte le certezze vengono meno, l’unico obiettivo è quello di garantire le migliori cure possibili, anche attraversando tutta l’Italia.

I soldi all’inizio ci sono, ma poi cominciano a scarseggiare e arriva il momento di fare ricorso al credito. È qui che iniziano i problemi, poiché, nel tentativo di proteggere la propria famiglia, il ricorrente si affanna a bussare alla porta di banche e finanziarie che inizialmente gli permettono di respirare concedendogli prestiti, per poi ritrovarsi a fare i conti con rate sempre più alte. Il corto circuito avviene in quell’esatto momento, quando il ricorrente si ritrova a dover fare i conti con l’impossibilità di coprire le rate dei vari prestiti oltre che per un mutuo sulla casa di abitazione e la volontà di non coinvolgere la famiglia nelle problematiche. Contrariamente alle prescrizioni di legge, difatti, gli Istituti, approfittando del suo stato di bisogno, avevano erogato credito pur in assenza dei presupposti necessari, arrivando così le rate a superare il 60% dello stipendio mensile.

La valvola di sfogo in quel periodo è stato il gioco, che, come ovvio, all’inizio si manifesta come mero svago, ma ben presto, essendo una forma di disturbo comportamentale, rappresenta il nuovo “mostro” da combattere, trascinando il malcapitato nel baratro.

Fortunatamente questi ha saputo tempestivamente riconoscere il momento in cui fermarsi e chiedere aiuto a professionisti del settore, rivolgendosi ad uno specialista psicoterapeutico, per intraprendere un percorso di supporto e poter superare le difficoltà. Tanto è stato certificato dalla dott.ssa Silvia Perrone, Psicologa – Psicoterapeuta dello “Psineuro – Istituto di Neuroscienze Cliniche di Lecce”, specializzata in Neuroscienze Cliniche, che aveva evidenziato le criticità della personalità del ricorrente, anche grazie a test psicometrici validati ed innovative tecniche di colloquio clinico.

La relazione ed il piano di ristrutturazione dei debiti redatto con l’ausilio della Dott.ssa Albarosa Marigliano,  Dottore Commercialista e Revisore legale esperto in procedure concorsuali, incaricata a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Casarano quale Gestore da sovraindebitamento, sono risultati congrui, puntuali, ben strutturati e soprattutto idonei a dimostrare che, secondo il piano di rateazione proposto, il soddisfacimento dei creditori sarebbe stato superiore all’alternativa di liquidazione dei beni di proprietà, come la casa di abitazione.

Il Tribunale ha valutato la meritevolezza ad accedere alla procedura del ricorrente, associato Adusbef Lecce – associazione a difesa dei consumatori (avv.ti Antonio Tanza e Filomena Cosentino), riconoscendo la totale “mancanza di malafede, colpa grave o frode nell’aver creato la propria situazione di sovraindebitamento”, avendo questi utilizzato le somme erogate dagli istituti di credito per far fronte anche alle spese dovute per la malattia oncologica di un familiare convivente.

Nonostante le rimostranze dei creditori coinvolti nella procedura, le loro osservazioni sono state prontamente respinte dalla Dott.ssa Marigliano, le cui repliche sono state poi fatte proprie dal Tribunale nella sentenza di omologa della quale si riporta qualche passaggio “

 letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott.ssa Albarosa Marigliano, ai sensi dell’art. 70 CCII; esaminate le doglianze presentate al piano di ristrutturazione, ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, osservate le repliche a cura dell’OCC, la puntuale ricostruzione dei ricavi ottenibili dalla procedura alternativa di liquidazione, pari al del 5,91% per i chirografari, a fronte del 20% offerto con il piano, prospettiva che appare condivisibile in quanto calcolata tenendo conto del valore di presumibile realizzo dalla vendita del bene immobile (in caso di vendita all’asta al primo tentativo, partendo da un valore di stima secondo i criteri OMI); ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con riferimento alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e viste le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento”. “Tale sentenza si rivela un provvedimento legittimo e che rende giustizia a tutti quei lavoratori, padri di famiglia, che a causa di improvvisi ed inaspettati eventi personali incappano nel tunnel del sovra indebitamento che talvolta a causa di fragilità emotive sfocia nella ludopatia” osserva la Dott.ssa Marigliano che aggiunge “ il senso di vergogna nei confronti della propria famiglia e la possibilità di minare l’onorabilità e la reputazione conquistata nel proprio lavoro, tendono a tenere nascoste queste problematiche che invece sono delle piaghe della società moderna; il mancato rispetto del merito creditizio da parte degli enti che godono di un privilegio informativo nell’acquisizione di informazioni finanziarie contribuisce non poco nella causazione del sovra indebitamento, il quale deve essere valutato non nell’ottica di una singola posizione ma in una visione dinamica che investe la totalità della sfera finanziaria di un soggetto che fa richiesta di accesso al credito. Il Giudice che ha omologato il piano ristrutturazione debiti proposto con il mio ausilio, persona attenta e sensibile, non ha ravvisato la mancanza di elementi di meritevolezza, i quali restano requisito fondamentale per l’accesso a procedure da sovra indebitamento, riconoscendo che il disturbo ludopatico nel consumatore esclude lo stesso da colpa grave“.

“Il provvedimento del Tribunale di Lecce è di rilevante portata – hanno commentato i legali che hanno assistito il ricorrente – in quanto va a collocarsi in quella giurisprudenza più recente e attenta che, dopo una prima resistenza, non considera il disturbo da ludopatia quale causa ostativa all’accesso a tale tipo di procedure”.

Il debitore grazie alla sentenza di omologa oltre a dover corrispondere solo il 20% dell’ammontare complessivo del proprio debito, si è visto salvaguardata la propria casa e probabilmente anche la propria vita.